CONGLOBAMENTO EX IIS : LA CASSAZIONE DA’ RAGIONE ALLA UIL SCUOLA. PER IL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE È INFONDATA LA TESI DEL MAECI
15/10/2025
CONGLOBAMENTO EX IIS :LA CASSAZIONE DA’ RAGIONE ALLA UIL SCUOLA
Anche per il Procuratore Generale della Corte di Cassazione è infondata la tesi del M.A.E.C.I. basata sulla Legge n. 549/1995 al fine di giustificare la trattenuta sull’assegno di sede a titolo di “Conglobamento”: attesa decisione semplificata della Corte.
La requisitoria del Procuratore Generale della Corte di Cassazione si è espressa a sostegno dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito i quali, per tutto il periodo di svolgimento del proprio servizio all’estero, hanno subito l’illegittima trattenuta a titolo di “Conglobamento” sulle somme percepite a titolo di assegno di sede. La Corte di Cassazione ha preannunciato di procedere con definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., norma che consente una trattazione semplificata dei ricorsi manifestamente infondati, verosimilmente entro la fine dell’anno 2025. Al momento la Corte si è riservata di decidere con ordinanza che, se conforme alle indicazioni contenute nella requisitoria, confermerebbe definitivamente la legittimità della decisione impugnata e porrebbe fine al contenzioso in materia di Conglobamento I.S.E. in senso favorevole ai lavoratori del Ministero dell’Istruzione e del Merito in servizio all’estero. Tenuto conto di questa importante evoluzione giurisprudenziale, sono stati riaperti i termini per le adesioni al ricorso avverso la trattenuta a titolo di “Conglobamento” operata dal M.A.E.C.I. sull’assegno di sede, che potranno essere presentate entro il 31.12.2025 sia dagli iscritti che dai non iscritti alla UIL Scuola. Si tratta di un’opportunità concreta per definire la propria posizione in modo certo e vantaggioso, con il conforto di una giurisprudenza di legittimità che si sta consolidando in senso favorevole.
Per ogni informazione per la partecipazione al ricorso rivolgersi a estero@uilscuola.it