RINNOVO CCNL 2022/24 PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL’ESTERO: ANCORA NESSUN ACCORDO. NEGATI I DIRITTI CONTRATTUALI. L’ARAN CONFERMA L’IMPIANTO DEL D.LGS. 64/2017

 

CONTRATTO ESTERO- NESSUN ACCORDO CON L'ARAN

RINNOVO CCNL 2022/24 PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL’ESTERO: ANCORA NESSUN ACCORDO. L’ARAN CONFERMA L’IMPIANTO DEL D.LGS. 64/2017 E NEGA I DIRITTI CONTRATTUALI.

Si è svolto oggi l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali della scuola e l’ARAN nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL 2022/24, con riferimento al personale docente e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero.
Nel corso della riunione, la UIL Scuola RUA ha ribadito con forza le proposte già avanzate sin dall’apertura del tavolo, rivendicando il pieno ritorno alla contrattazione collettiva !

Per la UIL Scuola RUA è inaccettabile la sottrazione della materia contrattuale ai tavoli negoziali. Rivendichiamo con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale.

LE NOSTRE  RICHIESTE

MOBILITA’ PROFESSIONALE PER L DESTINAZIONE ALL’ESTERO

La destinazione all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 18 del D.lgs. 64 del 13 aprile 2017, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva.

IL RICONOSCIMENTO DIRITTO CORRESPONSIONE EX IIS

Al personale docente e Ata in servizio all’estero deve essere mantenuto il diritto alla corresponsione della Ex Indennità Integrativa Speciale Conglobata per l’intero periodo di servizio effettivo nelle istituzioni scolastiche all’estero

LA  SUPERVALUTAZIONE SERVIZIO ESTERO

Al personale docente e Ata in servizio all’estero deve essere  riconosciuta ai fini giuridici ed economici e di carriera la supervalutazione del servizio effettivo di ruolo all’estero, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo e al  personale scolastico in servizio nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate si applica l’art. 144 del dpr18/1967

 LA MOBILITA’ ESTERO PER ESTERO

Per il personale docente e Ata in servizio nelle istituzioni scolastiche e nelle scuole europee da almeno quattro  anni scolastici può essere disposto, a domanda,  esclusivamente senza oneri aggiuntivi per il MAECI , sui posti disponibili e vacanti in altre sedi estere vacanti e nelle scuola europee, dopo i trasferimenti d’ufficio disciplinati dall’art. 21 comma 3 del dlgs. 64/2017,   per   soppressione di posto. Le modalità ed i tempi di applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione integrativa  presso il Maeci.

LE RELAZIONI SINDACALI

Per quanto riguarda il sistema delle relazioni sindacali, occorre potenziare  le forme di partecipazione, i livelli di contrattazione integrativa e di   partecipazione, gli impegni connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e con il piano dell’offerta formativa, compresi i  progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa , definire in sede di contrattazione integrativa  delle funzioni dei lettori di italiano presso le università straniere

I PERIODI DI SERVIZIO TRA IL PRIMO E IL SECONDO  MANDATO

Le norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l’altro, che riteniamo al massimo di tre anni scolastici di servizio. La destinazione all’estero del personale docente e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato le prove di selezione indette con provvedimento del MAECI, d’intesa con il MIM, ai sensi dell’art.19 del dlvo 64 del 13 aprile 2017. Alle prove di selezione indette con provvedimento del MAECI d’intesa con il MIM , ai sensi dell’art.19 del dlvo 64 del 13 aprile 2017, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l’anno di prova, abbia prestato almeno due anni di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano, compreso il periodo di prova,  ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.

FERIE

La durata delle ferie del personale in servizio all’estero è aumentata, rispetto al territorio metropolitano per le necessità inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato, cui si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo computo il sabato non deve essere considerato giorno lavorativo.  Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all’articolo 144 Dpr. 18/1967, i periodi di ferie sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.

TRATTAMENTO ECONOMICO