DSGA IN SERVIZIO ALL’ESTERO: DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI DIREZIONE QUOTA VARIABILE ANCORA UNA VITTORIA GIUDIZIALE PER LA UIL SCUOLA ESTERO
7 febbraio 2025
DSGA IN SERVIZIO ALL’ESTERO: DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI DIREZIONE QUOTA VARIABILE
ANCORA UNA VITTORIA GIUDIZIALE PER LA UIL SCUOLA ESTERO
L’Avv. Domenico Naso, responsabile dell’Ufficio Legale con la recente sentenza del 4.2.2025 della Corte d’Appello di Roma ha ottenuto l’accertamento del diritto con la conseguente condanna del MIM a riconoscere la quota variabile dell’indennità di direzione per i DSGA in servizio all’estero.
Nella sentenza è stato riconosciuto e confermato che “il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.” disposto dall’art. 145, comma 1 del CCNL 2007. Dunque, ai DSGA in servizio all’estero è dovuto il trattamento di cui al capo VIII del CCNL, che riguarda gli “aspetti economico-retributivi generali” e comprende gli articoli da 77 a 90 del CCNL. In esso rientra, dunque, anche il citato art. 77, che comprende nel trattamento accessorio, quale componente della retribuzione, l’indennità di direzione dei DSGA.
Nella sentenza è stata affrontata inoltre la questione relativa alla modalità di liquidazione della quota variabile nei casi in cui manca una sede di titolarità, individuando il Fondo d’Istituto e calcolando la prestazione secondo i parametri dell’art. 33 del CCNI del 1999 e della tabella 9 ex art. 56, comma 1, CCNL Scuola 29.11.2007.
Si tratta della stessa normativa contrattuale del 1999, all’art. 33, a contemplare espressamente l’ipotesi del “personale senza sede di titolarità” e a individuare, in questa specifica ipotesi, il criterio di cui tener conto, ovverosia quello
della “situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità”.