CONFERMATA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA L’ILLEGITTIMITÀ DELLA TRATTENUTA OPERATA, A TITOLO DI “CONGLOBAMENTO”, DAL MAECI SULL’ASSEGNO DI SEDE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO ALL’ESTERO
31 gennaio 2025
Confermata dalla Corte di Appello di Roma l’illegittimità della trattenuta operata, a titolo di “Conglobamento”, dal MAECI sull’assegno di sede nei confronti del personale SCOLASTICO ALL’ESTERO
Ancora una vittoria giudiziaria per la Federazione UIL Scuola RUA a tutela dei diritti del personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito collocato fuori ruolo presso il MAECI. La Corte di Appello di Roma, pronunciandosi nel giudizio di appello promosso dal MAECI, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto l’illegittimità della trattenuta operata a titolo di “Conglobamento” sull’assegno di sede nei confronti del personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito collocato fuori ruolo. Con la sentenza n. 238/2025 pubblicata in data 21.01.2025, la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello promosso dal MAECI avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso azionato dall’Avv. Domenico Naso a difesa dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito i quali, a decorrere dalla data di destinazione all’estero, hanno subito la trattenuta di una somma mensile pari ad € 46,52 sull’importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE), individuata nel cedolino sotto la voce “Conglobamento”. La Corte di Appello di Roma ha correttamente contrastato la tesi del MAECI, argomentando che la differente natura dell’indennità integrativa speciale rispetto all’assegno di sede esclude la legittimità di tale trattenuta in quanto: <<[…] Se, dunque, originariamente l’indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull’assegno base per il trattamento economico del personale all’estero, nel senso che serviva all’adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all’estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità. Successivamente, con il venir meno dell’originaria connotazione calmieratrice dell’indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058). Allora non vi è ragione per non confermare l’interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134. […] Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all’art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall’art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell’indennità integrativa speciale. […] Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all’estero, dell’indennità integrativa speciale. […]>>. La Corte di Appello di Roma ha affermato, pertanto, la <<[…] non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata – del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni dell’assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l’assegno stesso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell’esistenza della volontà delle parti sociali – alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti – di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva.[…]>>.
La Corte ha pertanto confermato il pieno diritto dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito collocati fuori ruolo presso il MAECI a percepire l’assegno di sede senza la trattenuta cd. “Conglobamento” pari ad € 46,52 mensili, stante la differente natura dell’indennità integrativa speciale e dell’assegno di sede.
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