DIRITTO ALLA QUOTA VARIABILE ALL’ESTERO: LA CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA UIL SCUOLA RUA. ENNESIMO SUCCESSO DEL DIPARTIMENTO LEGALE

DIRITTO ALLA QUOTA VARIABILE ALL’ESTERO: LA CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA UIL SCUOLA RUA. ENNESIMO SUCCESSO DEL DIPARTIMENTO LEGALE

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Naso, ponendo fine ai  contrasti giurisprudenziali e di interpretazione del CCNL dei Dirigenti scolastici, in merito al diritto alla quota variabile durante il servizio all’estero. La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto alla quota variabile della retribuzione di posizione, durante il servizio all’estero, nella misura pari a quella in godimento, prima dell’avvio all’estero, ponendo fine ai dubbi interpretativi in merito alla funzione della quota variabile, quando il Dirigente Scolastico non presti servizio presso l’Istituto di appartenenza. E’ questo il principio di diritto, affermato dalla Cassazione, con ordinanza depositata in data 13 dicembre 2024, accogliendo le motivazioni del ricorso con cui l’Avv. Naso ha evidenziato l’esistenza di norme contrattuali attributive di tale emolumento e dei criteri di determinazione per il periodo in collocamento fuori ruolo, in servizio all’estero, nella identica misura di quella di titolarità (13 del CCNL 2000/2001, art.50 del medesimo CCNL, così come il successivo art. 13, comma 4, del CCNL 2006).L’esame dell’art. 48, comma 4 del CCNL del 2006 aveva, difatti condotto alcuni giudici di merito, a negare il diritto alla quota variabile, in quanto determinata su base regionale, secondo criteri legati al contesto alle difficoltà e alle responsabilità legate all’Istituto di titolarità, ove il Dirigente Scolastico non svolge servizio se collocato fuori ruolo, ed in servizio all’estero. La Cassazione ha chiarito che, il rinvio ai criteri posti dall’art. 13 del CCNL 2000/2001, non lascia spazio a dubbi interpretativi, per cui ai sensi dell’art. 31, comma 3, del nuovo CCNL entrato in vigore il 7.8.2024, i Dirigenti Scolastici hanno diritto anche alla quota variabile della retribuzione di posizione, nella identica misura di quella in godimento prima dell’avvio all’estero, con decorrenza dall’a.s. 2024/2025 risultando l’eventuale decurtazione della parte variabile della retribuzione di posizione, del tutto illegittima.

INDENNITA’ VARIABILE DIRIGENTI SCOLASTICI ALL’ESTERO- LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE