MANDATO ALL’ESTERO AI SENSI DELL’ART. 14 DEL DL 71: IL MESSAGGIO MAECI PER LA RICHIESTA DI PROROGA TRIENNALE
12 giugno 2024
“A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, che all’art. 14 (Disposizioni in materia di durata del servizio all’estero del personale della scuola) dispone: “1. All’articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all’estero per non oltre cinque anni scolastici nell’arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio all’estero, può optare per permanere all’estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell’arco dell’intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio all’estero.
L’opzione è esercitata non oltre l’ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all’estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine. 2-ter. L’opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all’estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell’articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».