ANCORA UNA VITTORIA DELLA UIL SCUOLA RUA IN DIFESA DEI DIRITTI DEL PERSONALE SCOLASTICO ALL’ESTERO: ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA DEL MAECI SULL’ISE PER IL CONGLOBAMENTO DELLA IIS.

 

ANCORA UNA VITTORIA DELLA UIL SCUOLA RUA IN DIFESA DEI DIRITTI DEL PERSONALE SCOLASTICO ALL’ESTERO: ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA DEL MAECI SULL’ISE PER IL CONGLOBAMENTO DELLA IIS.

Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, con le sentenze n. 4898/2024, 4900/2024, 4902/2024 e 4903/2024 pubblicate in data 24/04/2024, ha accolto i ricorsi azionati dall’Avv. Domenico Naso per il personale scolastico in servizio all’estero a cui, a decorrere dalla data di destinazione all’estero, viene operata la trattenuta di una somma mensile pari ad € 46,52 sull’importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE), individuata nel cedolino sotto la voce “Conglobamento”. Il Tribunale di Roma ha rigettato la tesi del MAECI, riconoscendo che ai ricorrenti non può essere applicata la normativa riservata al solo personale MAECI ai sensi del D.P.R. n. 18/1967, in ragione della diversità di natura dell’ISE rispetto a quella dell’Indennità Integrativa Speciale, quest’ultima corrisposta unitamente all’assegno di sede ai dipendenti del M.I.M. per tutto il servizio all’estero. Il Giudice del Lavoro ha dichiarato pertanto il diritto dei ricorrenti a percepire l’assegno di sede senza alcuna detrazione, in quanto: <<[…] la regola generale, introdotta con decorrenza 1.1.2003, è quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare; solo per il biennio 2002/2003 – 1 in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all’art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il 24.7.2003 – per il personale in servizio all’estero che percepiva l’assegno di sede poteva essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’i.i.s. Questo giudice osserva che con il conglobamento dell’i.i.s. nella voce stipendio tabellare tale indennità ha acquisito la fisionomia dell’elemento retributivo sicché non è possibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l’assegno di sede previsto dal citato art. 27 del d.lgs. n. 62/98 che, invece, non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero>>. Con le sentenze di accoglimento del Tribunale di Roma è stato pertanto riconosciuto il pieno diritto dei ricorrenti, , a percepire l’assegno di sede senza la trattenuta cd. “Conglobamento” pari ad € 46,52 mensili e, conseguentemente, a vedersi restituite tutte le somme illegittimamente trattenute dal MAECI a tale titolo, con decorrenza dalla data di destinazione all’estero.

ILLEGITTIME LE TRATTENUTE DA PARTE DEL MAECI SULL’ISE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALL’ESTERO PER IL CONGLOBAMENTO- ANCORA UNA VITTORIA DELLA UIL SCUOLA RUA

CONGLOBAMENTO : LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA ACCOGLIE IL RICORSO DELLA UIL SCUOLA RUA E CONDANNA IL MAECI