IL RICORSO PER L’ADEGUAMENTO DEGLI ASSEGNI DI SEDE
IL RICORSO PER L’ADEGUAMENTO DEGLI ASSEGNI DI SEDE
In merito alle sentenze del Tribunale di Roma in materia di coefficienti di sede al personale della scuola in servizio all’estero, che hanno confermato le ragioni sostenute sia dalla UIL scuola si ritiene opportuno chiarire gli aspetti più significativi del percorso giudiziale degli ultimi anni sulla complessa e controversa materia, oggetto delle rivendicazioni del personale della scuola in servizio all’estero. Come è noto, la disparità di trattamento dell’assegno di sede al personale scolastico all’estero, disciplinato dal D.L.vo n. 62/98 determina da anni una serie di situazioni conflittuali nelle diverse sedi, per le quali le OO.SS. sono intervenute in tutte le sedi istituzionali, al fine di offrire soluzioni concrete alle denunce pervenute da parte del personale in servizio all’estero. Alle differenziazioni presenti nel D.L.vo 62, si aggiungono annualmente le diverse maggiorazioni dei coefficienti di sede, previste da Decreti Interministeriali, che nel corso del tempo, hanno ancora più aumentato il divario tra tale trattamento economico e le altre indennità di servizio all’estero. A tal fine è certamente utile sottolineare che il TAR del Lazio, è più volte intervenuto a favore del personale scolastico), ribadendo ” l’ingiustificata disparità di trattamento e violazione della ratio della normativa sulla determinazione della componente variabile dell’assegno di sede”. Tuttavia le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6933 del 2004 e n. 86937 del 2004, non hanno accolto tali principi, al contrario hanno ripreso e sostanzialmente ribadito i principi espressi nella nota sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 276 del 1981, in cui si affermava l’autonomia del trattamento economico per il personale MAE e, quindi, la legittimità delle differenze dei due trattamenti economici. Il quadro giurisprudenziale si modifica con la sentenza del TAR del Lazio n. 752 del 2003; in seguito la successiva sentenza n.10200/2004 di esecuzione al giudicato della prima, conferma l’annullamento del decreto interministeriale 20.4.1995 con il quale furono determinati i coefficienti di sede per l’anno 1995 e viene notificata all’Amministrazione in data 26 febbraio 2003. Quindi il significativo successo dell’iniziativa ha obbligato il MAE a dare esecuzione alla sentenza stessa; un ulteriore effetto positivo è stato ottenuto dalle sentenze favorevoli ( n. 1615/06 e 1047/06 – Consiglio di Stato). E’ tuttavia da sottolineare che la sopracitata sentenza del TAR, non dichiara espressamente il divieto ad un diverso trattamento, ma ribadisce anche in sede di ottemperanza del giudicato che l’eventuale differenza deve essere adeguatamente motivata. Anche le argomentazioni sostenute dall’Ufficio Legale della UIL scuola in merito all’oggettività dei parametri hanno assunto, dunque, ulteriore sostegno nei ricorsi pilota avanzati dinnanzi al Giudice Ordinario del Lavoro, al fine di ottenere l’equiparazione del trattamento economico delle due categorie professionali e la ricostruzione economica con incremento dell’assegno sede e del versamento delle somme dovute per differenza. Tali pronunce della giustizia amministrativa riconoscono la fondatezza delle nostre posizioni e rafforzano le nostre iniziative al fine di tutelare gli iscritti interessati, anche sulla base delle prime sentenze favorevoli ai ricorsi avviati da questo Ufficio Legale. In virtù di questo favorevole percorso giurisprudenziale, in considerazione di una giurisprudenza non univoca e di un percorso giudiziale complesso ed incerto, che potrebbe prevedere diversi gradi di giudizio ed il rischio di una conclusione anche non favorevole ai ricorrenti, la UIL scuola ha deciso di assumere in proprio la gestione dei ricorsi, garantendo la GRATUITÀ DELL’INIZIATIVA LEGALE, sia per rafforzare con tale impegno l’azione politico-sindacale nel difficile confronto con l’Amministrazione del MAE su questa materia, sia soprattutto per tutelare gli iscritti da eventuali rischi speculativi e per non aggravarli di ulteriori costi legali, a fronte della difficoltà di recuperare la perdita economica subita, oltre a difenderli da ulterIori sperequazioni che già essi subiscono.
LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE DA PARTE DEI RICORRENTI
E’ necessario per coloro i quali intendano procedere giudizialmente l’invio dei seguenti documenti:
• Scheda personale come da modello allegato;
LA DIFFIDA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI ASSEGNI DI SEDE
• Copia dei cedolini di stipendio relativi agli anni di servizio prestato all’estero (uno per ogni anno di servizio di cui si chiede il riconoscimento del diverso trattamento economico);
Avv. Domenico Naso
Salita San Nicola da Tolentino 1/b 00187 – Roma
Per le comunicazioni si chiede di utilizzare l’e-mail al seguente indirizzo: dnaso@uilscuola.it oppure avvv.domeniconaso@gmail.com
( a cura dell’Avv. Domenico Naso, Responsabile Ufficio Legale UIL scuola )