STORICA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLZANO: ACCOLTE LE RAGIONI DELLA UIL SCUOLA. LA DESTINAZIONE ALL’ESTERO E’ MOBILITA’ PROFESSIONALE E DISCIPLINATA DAL CCNL SCUOLA

La sentenza del Tribunale di Bolzano ha accolto il ricorso relativo alla esclusione dalle selezioni per la destinazione all’estero, rivolte al personale di ruolo che ha già prestato servizio all’estero per più di sei anni scolastici . La sentenza n. 60/2021 del 28.05.2021, ha confermato che la materia della mobilità del personale docente è riservata alla contrattazione collettiva, riconoscendo che “tale possibilità è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione, che in diverse pronunce ha affermato che la destinazione all’estero di personale scolastico costituisce mobilità professionale ed è regolata ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva, salve inderogabilità espresse (Cass. Civ. Sez. lav. 1006/2016; Cass. Civ. sez. lav. 28246/2017; Cass. sez. lav. 27656/2017)”. Nella citata sentenza è stata pertanto riconosciuta l’illegittimità dell’esclusione disposta ai sensi del D. Lgs. n. 64/17, in quanto pienamente applicabile la disciplina contrattuale, che prevede la possibilità di prestare servizio all’estero “per non più di tre periodi, ciascuno della durata di 5 anni scolastici o accademici”, dunque per un totale di 15 anni,.

Le motivazioni: “Ne deriva che le disposizioni contenute nel citato Decreto debbano essere disapplicate ove contrastino con quanto espressamente previsto dal ccnl in tema di mobilità per due ordini di ragioni: in primo luogo perché appunto si tratta di materia riservata alla contrattazione collettiva, in secondo luogo in quanto il contratto collettivo che rimarca i limiti di durata del servizio all’estero è stato siglato in data successiva (19 aprile 2018) rispetto all’entrata in vigore del d.lgs. in parola (31 maggio 2017). […]in conformità con il ccnl che disciplina la materia. Il decreto di esclusione dal bando va quindi disapplicato, siccome illegittimo .

(  a cura dell’ avv. Domenico Naso, Responsabile Ufficio Legale UIl scuola, avv.domeniconaso@gmail.com  dnaso@uilscuola.it )

 

STORICA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLZANO- HA RAGIONE LA UIL SCUOLA- LA DESTINAZIONE ALL’ESTERO E’ MOBILITA’ PROFESSIONALE

SINTESI DELLA SENTENZA N.60-2921 DEL TRIBUNALE DI BOLZANO