ALLA CAMERA IL DECRETO MILLEPROROGHE APPROVATO AL SENATO
17 febbraio 2011
Dopo l’approvazione con il voto di fiducia al Senato, il decreto-legge “milleproroghe” (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), nel testo risultante dal maxi-emendamento presentato dal Governo, passa alla Camera dei Deputati, per l’approvazione definitiva che dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio.
Tra le parti che interessano il personale della scuola, sono presenti alcuni interventi legislativi come la proroga da 5 a 9 anni di mandato, la sospensione per tre a.s. degli effetti della mobilità estero per estero e la proroga della validità delle graduatorie permanenti disciplinate dall’art.113.
Graduatorie
Art. 1
c.4-sexies. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall’articolo4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.
Servizio all’estero prorogato da 5 a 9 anni
Art. 1
c.4-oscties. Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in sevizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.