CONTRATTO PER LA MOBILITA’ ALL’ESTERO PER L’A.S. 2010/11: IL NO DELLA UIL SCUOLA

 

I POSTI DISPONIBILI PER LA MOBILITA’ ALL’ ESTERO PER L’A.S. 2010-11

CONTRATTO PER LA MOBILITA’ ALL’ESTERO PER L’A.S. 2010/11: IL NO DELLA UIL SCUOLA

Nell’incontro del 17 marzo u.s.   si è conclusa la trattativa per il Contratto sulla mobilità all’estero per l’a.s. 2010/11, con la mancata sottoscrizione dell’ Accordo da parte della Delegazione di parte Pubblica  MAE/MIUR; restano quindi in vigore anche per il prossimo anno scolastico le norme contenute nel Contratto sulla mobilità all’estero dell’a.s. 2009/10. L’Amministrazione del MAE ha comunicato alle OO.SS. l’elenco dei posti disponibili per i trasferimenti e nei prossimi giorni sarà inviato alle sedi estere il telespresso circolare contenente le date di scadenza delle domande e le modalità di presentazione; le ipotesi di scadenza indicate nel testo consegnato alle OO.SS. sono le seguenti, fatte salve eventuali variazioni, che saranno comunicate tempestivamente:

7 aprile 2010: scadenza delle domande e della possibile revoca

15 aprile 2010 : pubblicazione delle graduatorie

28 aprile 2010 : pubblicazione dei trasferimenti

Dopo aver concordato con le OO.SS. i contenuti del nuovo Accordo,  netto no della UIL scuola, alla richiesta del MAE, considerata inaccettabile  e del tutto improponibile, di condizionare  l’attuazione effettiva delle operazioni di mobilità all’estero, previste dall’art. 108 del vigente CCNL scuola, al reperimento dei fondi necessari, richiesti nelle scorse settimane,  per la  copertura delle spese di trasferimento del personale, previste dal D.L. 62/98, che, per mancanza di fondi sufficienti nel relativo capitolo di spesa, è stato ridotto del 50% dall’ultima Finanziaria. A conferma della insussistenza, a parere della UIL scuola, di alcun fondamento giuridico  e di dubbia legittimità di tale proposta, l’Amministrazione del MAE ha confermato che, pur in presenza di tale situazione, intende comunque attivare le procedure previste dall’art. 108 del CCNL e portare a conclusione tutte le operazioni di mobilità d’ufficio e a domanda previste.

In attesa di valutare con le altre OO.SS. tutte le azioni possibili sul piano politico-sindacale nei confronti del Governo, per contrastare questa ormai chiara strategia del MAE, volta a impedire, a colpi di tagli, qualsiasi possibilità di sviluppo dell’intervento scolastico e culturale all’estero, la UIL scuola denuncia  questo ulteriore tentativo di violazione di norme contrattuali ed esprime netto e totale dissenso nel metodo e nel merito sulle decisioni  del MAE,  continuano a violare palesemente precise norme del vigente CCNL, a partire dal rinvio delle prove di selezione per la destinazione all’estero, fino al taglio di circa 3 milioni di euro, prevista dalla Finanziaria sul cap. 2503, con la conseguente  riduzione degli organici per circa il 10% del personale scolastico all’estero per il prossimo anno scolastico.

IL TESTO DEL CONTRATTO SULLA MOBILITA’ A.S. 2009/10

L’anno 2009, il giorno 19 del mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Estero 8 maggio 2001 e visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 novembre 2007, la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. n° 5634 del 22 ottobre 2007 e quella di parte sindacale costituite ai sensi dell’art. 7 del CCNL 29.11.2007,
 
concordano il presente
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
 
che disciplina, secondo le disposizioni contenute negli artt. 4 e 108 del CCNL 29.11.2007, per l’anno scolastico 2009/2010, la mobilità del personale docente e amministrativo in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all’estero, compresi i Corsi ex art.636 D.L.vo 297/94 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
 
1)   Il presente contratto integrativo si applica al personale docente e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni e iniziative scolastiche italiane e straniere all’estero, nonché le scuole europee e le istituzioni accademiche straniere.
 
2)   Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
 
3)   Tutte le operazioni di cui al presente contratto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 settembre / 31 agosto).
 
4)   Con apposito Messaggio circolare vengono diramate le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, nonché i termini di pubblicazione dei movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.
 
5)   Le annesse tabelle, di cui agli allegati A e B, sono parte integrante del presente contratto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2Disponibilità per i trasferimenti e termine delle operazioni
 
 1) Sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti di contingente vacanti all’inizio di ogni anno scolastico, ivi compresi quelli di nuova istituzione.
     A tal fine sarà cura dell’Amministrazione comunicare in tempi utili per la presentazione della domanda di trasferimento, l’elenco dei posti vacanti e disponibili di cui al presente comma nonché l’elenco delle sedi classificate come particolarmente disagiate.
 
 2) Non sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti che si rendano eventualmente vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti. Su detti posti saranno effettuate le nuove destinazioni per l’a.s. 2009/2010.
 
 
Art. 3Trasferimenti d’ufficio e a domanda presso le istituzioni scolastiche 
 
1)   I trasferimenti d’ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede e quelli a domanda avvengono nell’ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o di altra tipologia, ovvero da corsi a scuole e viceversa, nonché nell’ambito delle istituzioni accademiche straniere,  della stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l’idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del CCNL Comparto scuola 29.11.2007, indette con D.I. n. 5235 del 19 novembre 2001 e D.I. n.4747 del 28 luglio 2006.
 
2)   I movimenti nelle Scuole Europee sono disciplinati dal successivo art.6.
 
3)   I movimenti dei docenti in servizio presso le Università straniere in qualità di lettori sono disciplinati dai successivi artt. 7 e 8.
 
4)   Può presentare domanda di trasferimento, il personale scolastico che si trovi almeno nel secondo anno scolastico di servizio all’estero nell’attuale sede e possa prestare almeno due anni scolastici di servizio nella nuova sede. Per il personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei due anni scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio dell’anno scolastico metropolitano cui si riferisce il provvedimento di destinazione all’estero.
 
5)   Nel caso di trasferimento d’ufficio, il biennio di permanenza nella nuova sede può essere ridotto ad un solo anno scolastico, sempre nell’ambito del periodo massimo del mandato di servizio all’estero.
 
6)   Il trasferimento d’ufficio per perdita di posto non interrompe la continuità del servizio.
 
7)   L’attribuzione della sede di trasferimento, sia d’ufficio sia a domanda, avviene sulla base del punteggio assegnato in conformità con le relative tabelle, Allegati A e B, fatto salvo quanto riportato nel successivo art. 8 per i docenti in servizio all’estero come lettori presso Università straniere.
 
 
 
Art. 4Ordine delle precedenze
 
1)   Nei trasferimenti hanno precedenza nell’ordine le sottoelencate categorie di personale:
a)      Personale non vedente (Legge 120/91)
b)      Personale di cui all’art. 21, Legge 104/92
c)      Personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate
 
 
 
Le situazioni che danno titolo all’inclusione nelle categorie a e b devono essere documentate con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
 
2)   Qualora concorrano  al trasferimento a domanda su una stessa sede più unità di personale comprese nelle categorie di cui al precedente comma, nell’ambito della stessa categoria, si terrà conto del punteggio individuale, fermo restando quanto previsto dal successivo art.7, punto 4 in materia di ordine delle operazioni.
 
3)   Nel caso in cui, a seguito di modifica dell’elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più la precedenza assoluta nei movimenti, all’interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) – Anzianità di servizio – della tabella allegata, relativamente al periodo in cui la sede era considerata particolarmente disagiata.
 
 
Art. 5Individuazione perdenti posto
 
1)   A seguito di soppressione di posto, nell’ambito delle revisioni annuali del contingente di cui agli artt. 639, 2° comma, e 640, 2° comma, del D.L.vo 297/94, sarà individuato presso le sedi interessate il personale perdente posto per l’anno scolastico successivo, con riferimento allo specifico insegnamento prestato nella scuola o Circoscrizione Consolare per i corsi, mediante apposita graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico ovvero, ove non sia presente detto personale di ruolo, dal Console, secondo la specifica tabella dei punteggi (Allegato B). La graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica o del Consolato e avverso il punteggio attribuito gli interessati potranno proporre, entro 10 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all’autorità che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi cinque giorni.
 
2)   Il personale di cui al precedente art. 4, comma 1 punti a e b, sarà inserito nella graduatoria dei perdenti posto solo qualora la contrazione dei posti lo renda inevitabile.
 
3)   E’ individuato come perdente posto il personale della specifica funzione, cui è attribuito minore punteggio.
 
4)   Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d’ufficio.
 
5)   La procedura di trasferimento d’ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani in caso di indisponibilità di sedi vacanti.
 
Art. 6Personale in servizio nelle Scuole Europee
 
1)   Per il personale destinato presso le Scuole Europee il trasferimento d’ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede è effettuato solo su posti disponibili presso altre Scuole Europee. Qualora non vi fossero posti vacanti nelle Scuole Europee, il trasferimento ad istituzione di altra tipologia è disposto a condizione che il personale si trovi nel quinquennio iniziale di permanenza all’estero. In tal caso, il periodo complessivo di permanenza all’estero non può superare il quinquennio previsto dal vigente Contratto.
 
2)   I trasferimenti a domanda vengono disposti esclusivamente da una ad altra scuola europea. 
 
3) Le operazioni di trasferimento avvengono tenuto conto dell’ordine indicato nel successivo art.7  punti 1 e 3.
 
4)   Le precedenze e i benefici di cui all’art. 4 – comma 1 lettere a e b – e all’art.5 – comma 2 – trovano pari applicazione.
 
 
 
Art. 7Ordine delle operazioni
 
 
1) Le operazioni relative ai trasferimenti, tenendo conto delle precedenze previste dal precedente art.4 sono disposte secondo il seguente ordine:
a)      trasferimenti d’ufficio del personale individuato quale perdente posto ai sensi del precedente art. 5;
b)      trasferimento d’ufficio del personale destinatario di un provvedimento di incompatibilità a permanere nella stessa sede, ivi inclusa, per i lettori, la revoca del gradimento dell’Università ;
c)      trasferimenti a domanda.
 
2) I trasferimenti d’ufficio sono disposti nell’ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione di cui all’art. 3 comma 1 e, comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell’ambito della circoscrizione o dell’area linguistica interessata.
 
3) Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti potranno avvenire anche per altro emisfero.
 
 4)  Le operazioni di trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine:
  1. trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa, escluse le scuole europee), appartenente alla medesima area linguistica e su sedi dello stesso emisfero;
  2. trasferimenti su sedi appartenenti alla stessa area linguistica e situate nello stesso emisfero (per i lettori);
  3. trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa, escluse le scuole europee), appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia stata conseguita la relativa idoneità di cui all’art. 3 comma 1, in sedi dello stesso emisfero;
  4. trasferimenti su altra area linguistica – se in possesso della relativa idoneità di cui all’art. 3 comma 1– su sedi situate nello stesso emisfero (per i lettori);
  5. trasferimenti su sedi di altro emisfero.
5) Per quanto attiene ai trasferimenti dei lettori, stante la specificità del loro servizio, si rimanda a quanto riportato nel successivo articolo 8.
 
6) La non accettazione del trasferimento d’ufficio e a domanda comporta la restituzione ai ruoli metropolitani.
 
 
Art. 8 – Lettori di ruolo destinati presso le Università straniere
 
1)   Le operazioni di trasferimento dei lettori sono condizionate dalla  specificità della funzione, che richiede, anche in caso di trasferimento d’ufficio, l’espressione del gradimento da parte delle Autorità accademiche dell’Università di nuova destinazione. Anche il lettore ha l’obbligo di prestare un periodo di servizio continuativo per almeno due anni nella stessa sede.
 
2)   Nel corso delle operazioni di trasferimento, qualora le Autorità accademiche dell’Università di nuova destinazione non esprimano il gradimento sul curriculum del docente destinato a quella sede, l’Amministrazione inoltrerà il curriculum ad altra sede al momento disponibile, tra quelle a suo tempo richieste dall’interessato, sulla quale non siano già in corso procedure di nomina. Qualora pervenisse un mancato gradimento anche dalle Autorità Accademiche della seconda sede individuata, il lettore non sarà soggetto a mobilità per l’anno accademico di riferimento. Il lettore potrà presentare domanda di trasferimento nell’anno scolastico successivo solo se potrà garantire un biennio di servizio nella nuova sede.
 
3)   Nel caso di trasferimento d’ufficio, il biennio di permanenza nella nuova sede può essere ridotto ad un solo anno accademico, subordinatamente all’espressione del gradimento in tal senso dall’Università di nuova destinazione, sempre nell’ambito del periodo massimo del mandato di servizio all’estero, che resta quello indicato nell’originario provvedimento di destinazione.
 
4)   Il trasferimento d’ufficio può essere disposto, in subordine, anche per aree linguistiche diverse, per le quali sia stata conseguita la specifica idoneità , di cui al precedente art. 3, comma 1.
 
 5) La procedura di trasferimento d’ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani nei seguenti casi:
a)        indisponibilità di sedi vacanti;
b)        mancato gradimento delle Autorità Accademiche di tre Università.
 
 
      
 
 
Art. 9 – Disposizioni comuni
 
1)   Nel periodo di servizio all’estero, è consentito al personale un solo trasferimento a domanda, salvo quanto previsto nel successivo comma.
 
2) Il personale che nell’anno scolastico immediatamente precedente è stato individuato perdente posto e quindi trasferito d’ufficio, qualora possa ancora garantire due anni di servizio, può presentare  domanda di trasferimento nella sede precedente , se il posto di tale sede è disponibile per la mobilità.
 
3) I trasferimenti avranno efficacia dopo la registrazione del Decreto presso l’Ufficio Centrale del Bilancio: Nel caso in cui l’assunzione in servizio del personale non avvenga, entro il 31 dicembre in emisfero boreale, entro il 30 giugno in emisfero australe nonché entro il 31 gennaio per i  lettori, a causa del mancato rilascio del visto e/o del permesso di lavoro, il trasferimento si intende annullato e con esso le operazioni correlate, comprese le nuove nomine di personale individuato sulle sedi che si sarebbero rese  disponibili .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL’ESTERO
 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO
 
a) Per ogni anno di servizio di ruolo all’estero, escluso
   l’anno in corso                                        
 
b) Per ogni anno di  servizio di ruolo  all’estero  nella
   stessa sede di attuale servizio oltre il triennio           
 
c) Per il personale attualmente in servizio  all’estero in          sede disagiata in aggiunta al  punteggio previsto dalle
   precedenti  lettere a) e b), per ogni anno di servizio,
   escluso l’anno in corso                                
 
d) Per il personale attualmente in  servizio all’estero in
   sede  considerata  disagiata,  ma  precedentemente
   identificata  come  “particolarmente  disagiata”,  in
   aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere
   a) e b), per ogni anno scolastico in cui la sede è stata
   classificata particolarmente disagiata                  
 
e) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia
 
f) Per  ogni  anno  di  servizio  pre-ruolo  all’estero,
   riconosciuto e valutato ai fini della carriera         
 
g) Per  ogni  anno  di  servizio  pre-ruolo  in  Italia
   riconosciuto e valutato ai fini della carriera    
 
PUNTI
 
 
4
 
 
2
 
 
 4       
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
0,50
 
 
N.B.: Non viene valutato il servizio prestato in ruolo diverso da
      quello di attuale appartenenza.
 
ESIGENZE DI FAMIGLIA                                            PUNTI
 
a) Per ricongiungimento al coniuge  in servizio  presso
   altra sede estera  (valido  solo  per  trasferimento
   nell’ambito della  stessa  Circoscrizione  Consolare
   in cui detto coniuge presta servizio)                        12
 
b) Nel caso di personale  senza il  coniuge o  separato
   giudizialmente o consensualmente  con atto  omologato
   dal Tribunale, per ricongiungimento  ai  genitori
   o ai figli minori (valido  solo  per  trasferimento
   nell’ambito della  stessa  Circoscrizione  Consolare
   in cui i congiunti risiedono)                                 12
 
 
c) Per la  cura  e  l’assistenza  dei  figli   minorati
   fisici,  psichici o  sensoriali,  tossicodipendenti,
   ovvero   del  coniuge  o  del genitore  totalmente e
   permanente   inabile  al  lavoro  ed  a  carico, che
   possono  essere   assistiti   soltanto   nella  sede
   richiesta                                                     6
 
d) Per ogni figlio a carico (sino a 26 anni di età qualora                     
   frequenti l’Università o altro tipo di scuola alla                  
   quale si acceda con il diploma di scuola superiore di
   di II grado)                                                  2
 
 
TITOLI                                                          PUNTI
 
a) Per  l’inclusione  nella  graduatorie di  merito  in
   pubblici concorsi per esami, per l’accesso  al ruolo
   di  appartenenza compresi  i concorsi per la
   destinazione all’estero                                       3
 
b) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al
   titolo di studio attualmente necessario per l’accesso
   al ruolo di appartenenza                                      3
 
c) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario
   di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli
   statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla
   legge n.341/90(artt. 4,6,8) attivato dalle università
   statali o libere ovvero da istituti universitari
   statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti
   di educazione fisica statali o  pareggiati,
   nell’ambito delle discipline attualmente insegnate
   dal docente per ogni corso                                         3
   (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
 
d) Per l’inclusione nella graduatoria di merito di
   concorsi per esami per l’accesso al ruolo di livello
   o area superiore a quello di appartenenza (esprimibile
   solo dal personale ATA da parte dei collaboratori
   amministrativi)                                              12
                           
e) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito in
   pubblici concorsi ordinari per l’ accesso al ruolo
   di livello superiore a quello di appartenenza
   (concorso direttivo e ispettivo per i docenti,
    concorso ispettivo per i dirigenti scolastici)               4
 
f) Diplomi di laurea, Dottorato di ricerca, Specializzazioni
   conseguite    in   corsi   almeno   biennali
   post-universitari   previsti   dagli  Statuti  delle
   Università statali  o  libere  riconosciute  ovvero
   rilasciati da Istituti universitari statali o pareggiati
   nell’ambito delle scienze  dell’educazione e/o
   nell’ambito  di discipline attualmente insegnate dal
   docente                                                          5
                                                         
g) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da
   Amministrazioni scolastiche o Istituti  universitari 
   stranieri ma comunque certificati da competente
   Autorità  consolare italiana)                                 2
   (fino ad un massimo di punti 4)
 
N.B. – Dei  titoli di cui al precedente punto a) e’ valutabile uno   
       solo.
  Tutti  gli  altri  titoli sono   valutabili solo se conseguiti  
  dopo la  destinazione all’estero ovvero  non valutati ai fini  
  della suddetta destinazione.                     
 
 
ALLEGATO B
 
 
TABELLA  DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D’UFFICIO DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL’ESTERO
 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO                                        PUNTI
 
                                                            
a)    Per ogni anno di servizio di  ruolo all’estero, escluso
  l’anno in corso                                               4
 
b) Per ogni anno di  servizio  di  ruolo  all’estero   nella
    stessa sede di attuale servizio                              2
 
c) Per ogni anno di servizio di ruolo all’estero  prestato
   in  sede  classificata come  particolarmente disagiata,
   escluso  l’anno  in  corso,  in  aggiunta al  punteggio
   previsto dalle precedenti lettere a) e b)                       5
 
d) Per il personale che abbia prestato  servizio  all’estero
   in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle
   precedenti  lettere a) e b), per  ogni  anno di servizio,
   escluso l’anno in corso                                       4
 
e) Per  il  personale  attualmente  in  servizio  all’estero
   in   sede   considerata   disagiata,  ma  precedentemente
   identificata  “particolarmente   disagiata”, in  aggiunta
   al punteggio previsto  dalle  precedenti lettere a) e b),
   per  ogni  anno  scolastico  in   cui  la  sede  è  stata
   classificata particolarmente disagiata                        5
 
f) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia                  2                 
 
g) Per  ogni   anno  di   servizio   pre-ruolo   all’estero,
   riconosciuto e valutato ai fini della carriera                1
 
h) Per   ogni   anno   di   servizio   pre-ruolo  in  Italia
   riconosciuto  o riconoscibile e valutato  ai  fini  della
   carriera                                                   0,50
 
 
N.B.: Non  viene valutato il servizio prestato in ruolo diverso da
      quello di attuale appartenenza.
 
 
ESIGENZE DI FAMIGLIA                                          PUNTI
 
                                                            
a) Per  ricongiungimento  al coniuge in servizio  presso
   altra  sede  estera  (valido  solo per  trasferimento
   nell’ambito  della  stessa  Circoscrizione  Consolare
   in cui detto coniuge presta servizio)                        12
 
b) Nel  caso  di personale senza  il coniuge  o separato
   giudizialmente o consensualmente con  atto  omologato
   dal Tribunale, per  ricongiungimento  ai  genitori  o
   ai figli minori (valido  solo  per  trasferimento
   nell’ambito della  stessa  Circoscrizione  Consolare
   in cui i congiunti risiedono)                              12                                             
 
c) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni                   4
 
d) Per  ogni  figlio  di età  superiore  a sei anni, ma
   che non  abbia superato il  18° anno di età,  ovvero
   senza limite, qualora si trovi a  causa di infermità
   o difetto fisico o mentale, nella  assoluta e  perma-
   nente  impossibilità   di  dedicarsi  ad un proficuo
   lavoro                                                        3
 
e) Per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici,
   psichici o  sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del
   coniuge o del  genitore totalmente  e permanentemente
   inabili  al  lavoro,  che  possono  essere  assistiti
   soltanto nel comune richiesto                                 6
 
 
N.B.  L’età dei figli di cui ai punti c) e d) si intende compiuta
      entro il 31 dicembre  dell’anno  solare  cui si riferisce il
      trasferimento.
 
 
 
TITOLI                                                       PUNTI
 
a) Per  l’inclusione  nella  graduatorie di  merito  in
   pubblici concorsi per esami, per l’accesso  al ruolo
   di  appartenenza compresi  i concorsi per la
   destinazione all’estero                                       3
 
b) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al
   titolo di studio attualmente necessario per l’accesso
   al ruolo di appartenenza                                      3
 
c) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario
   di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli
   statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla
   legge n.341/90(artt. 4,6,8) attivato dalle università
   statali o libere ovvero da istituti universitari
   statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti
   di educazione fisica statali o  pareggiati,
   nell’ambito delle discipline attualmente insegnate
   dal docente per ogni corso                                    3 
   (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
 
d) Per l’inclusione nella graduatoria di merito di
   concorsi per esami per l’accesso al ruolo di livello
   o area superiore a quello di appartenenza (esprimibile
   solo dal personale ATA da parte dei collaboratori
   amministrativi)                                              12
                                                         
e) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito in
   pubblici concorsi ordinari per l’accesso al ruolo
   di livello superiore a quello di appartenenza
   (concorso direttivo e ispettivo per i docenti,
   concorso ispettivo per i dirigenti scolastici)                4
 
f) Diplomi di laurea, Dottorato di ricerca, Specializza-
   zioni   conseguite    in   corsi   almeno   biennali
   post-universitari   previsti   dagli  Statuti  delle
   Universita’ statali  o  libere  riconosciute  ovvero
   rilasciati da Istituti universitari statali o pareg-
   giati nell’ambito delle scienze  dell’educazione e/o
   nell’ambito  di discipline attualmente insegnate dal
   docente                                                    5
                                                                                         
g) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da
   Amministrazioni scolastiche o Istituti  universitari 
   stranieri ma comunque certificati da competente
   Autorità  consolare italiana)                                 2
   (fino ad un massimo di punti 4)
 
 
 
N.B. – Dei  titoli di cui al precedente punto a) e’ valutabile uno   
       solo.
  Tutti  gli  altri  titoli sono   valutabili solo se conseguiti  
  dopo la  destinazione all’estero ovvero  non valutati ai fini  
  della suddetta destinazione.