CONTRATTO PER LA MOBILITA’ ALL’ESTERO PER L’A.S. 2010/11: IL NO DELLA UIL SCUOLA
I POSTI DISPONIBILI PER LA MOBILITA’ ALL’ ESTERO PER L’A.S. 2010-11
CONTRATTO PER LA MOBILITA’ ALL’ESTERO PER L’A.S. 2010/11: IL NO DELLA UIL SCUOLA
Nell’incontro del 17 marzo u.s. si è conclusa la trattativa per il Contratto sulla mobilità all’estero per l’a.s. 2010/11, con la mancata sottoscrizione dell’ Accordo da parte della Delegazione di parte Pubblica MAE/MIUR; restano quindi in vigore anche per il prossimo anno scolastico le norme contenute nel Contratto sulla mobilità all’estero dell’a.s. 2009/10. L’Amministrazione del MAE ha comunicato alle OO.SS. l’elenco dei posti disponibili per i trasferimenti e nei prossimi giorni sarà inviato alle sedi estere il telespresso circolare contenente le date di scadenza delle domande e le modalità di presentazione; le ipotesi di scadenza indicate nel testo consegnato alle OO.SS. sono le seguenti, fatte salve eventuali variazioni, che saranno comunicate tempestivamente:
7 aprile 2010: scadenza delle domande e della possibile revoca
15 aprile 2010 : pubblicazione delle graduatorie
28 aprile 2010 : pubblicazione dei trasferimenti
Dopo aver concordato con le OO.SS. i contenuti del nuovo Accordo, netto no della UIL scuola, alla richiesta del MAE, considerata inaccettabile e del tutto improponibile, di condizionare l’attuazione effettiva delle operazioni di mobilità all’estero, previste dall’art. 108 del vigente CCNL scuola, al reperimento dei fondi necessari, richiesti nelle scorse settimane, per la copertura delle spese di trasferimento del personale, previste dal D.L. 62/98, che, per mancanza di fondi sufficienti nel relativo capitolo di spesa, è stato ridotto del 50% dall’ultima Finanziaria. A conferma della insussistenza, a parere della UIL scuola, di alcun fondamento giuridico e di dubbia legittimità di tale proposta, l’Amministrazione del MAE ha confermato che, pur in presenza di tale situazione, intende comunque attivare le procedure previste dall’art. 108 del CCNL e portare a conclusione tutte le operazioni di mobilità d’ufficio e a domanda previste.
In attesa di valutare con le altre OO.SS. tutte le azioni possibili sul piano politico-sindacale nei confronti del Governo, per contrastare questa ormai chiara strategia del MAE, volta a impedire, a colpi di tagli, qualsiasi possibilità di sviluppo dell’intervento scolastico e culturale all’estero, la UIL scuola denuncia questo ulteriore tentativo di violazione di norme contrattuali ed esprime netto e totale dissenso nel metodo e nel merito sulle decisioni del MAE, continuano a violare palesemente precise norme del vigente CCNL, a partire dal rinvio delle prove di selezione per la destinazione all’estero, fino al taglio di circa 3 milioni di euro, prevista dalla Finanziaria sul cap. 2503, con la conseguente riduzione degli organici per circa il 10% del personale scolastico all’estero per il prossimo anno scolastico.
IL TESTO DEL CONTRATTO SULLA MOBILITA’ A.S. 2009/10
L’anno 2009, il giorno 19 del mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Estero 8 maggio 2001 e visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 novembre 2007, la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. n° 5634 del 22 ottobre 2007 e quella di parte sindacale costituite ai sensi dell’art. 7 del CCNL 29.11.2007, concordano il presente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO che disciplina, secondo le disposizioni contenute negli artt. 4 e 108 del CCNL 29.11.2007, per l’anno scolastico 2009/2010, la mobilità del personale docente e amministrativo in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all’estero, compresi i Corsi ex art.636 D.L.vo 297/94 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere. Art. 1 – Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto 1) Il presente contratto integrativo si applica al personale docente e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni e iniziative scolastiche italiane e straniere all’estero, nonché le scuole europee e le istituzioni accademiche straniere. 2) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 3) Tutte le operazioni di cui al presente contratto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 settembre / 31 agosto). 4) Con apposito Messaggio circolare vengono diramate le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, nonché i termini di pubblicazione dei movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela. 5) Le annesse tabelle, di cui agli allegati A e B, sono parte integrante del presente contratto. Art. 2 – Disponibilità per i trasferimenti e termine delle operazioni 1) Sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti di contingente vacanti all’inizio di ogni anno scolastico, ivi compresi quelli di nuova istituzione. A tal fine sarà cura dell’Amministrazione comunicare in tempi utili per la presentazione della domanda di trasferimento, l’elenco dei posti vacanti e disponibili di cui al presente comma nonché l’elenco delle sedi classificate come particolarmente disagiate. 2) Non sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti che si rendano eventualmente vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti. Su detti posti saranno effettuate le nuove destinazioni per l’a.s. 2009/2010. Art. 3 – Trasferimenti d’ufficio e a domanda presso le istituzioni scolastiche 1) I trasferimenti d’ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede e quelli a domanda avvengono nell’ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o di altra tipologia, ovvero da corsi a scuole e viceversa, nonché nell’ambito delle istituzioni accademiche straniere, della stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l’idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del CCNL Comparto scuola 29.11.2007, indette con D.I. n. 5235 del 19 novembre 2001 e D.I. n.4747 del 28 luglio 2006. 2) I movimenti nelle Scuole Europee sono disciplinati dal successivo art.6. 3) I movimenti dei docenti in servizio presso le Università straniere in qualità di lettori sono disciplinati dai successivi artt. 7 e 8. 4) Può presentare domanda di trasferimento, il personale scolastico che si trovi almeno nel secondo anno scolastico di servizio all’estero nell’attuale sede e possa prestare almeno due anni scolastici di servizio nella nuova sede. Per il personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei due anni scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio dell’anno scolastico metropolitano cui si riferisce il provvedimento di destinazione all’estero. 5) Nel caso di trasferimento d’ufficio, il biennio di permanenza nella nuova sede può essere ridotto ad un solo anno scolastico, sempre nell’ambito del periodo massimo del mandato di servizio all’estero. 6) Il trasferimento d’ufficio per perdita di posto non interrompe la continuità del servizio. 7) L’attribuzione della sede di trasferimento, sia d’ufficio sia a domanda, avviene sulla base del punteggio assegnato in conformità con le relative tabelle, Allegati A e B, fatto salvo quanto riportato nel successivo art. 8 per i docenti in servizio all’estero come lettori presso Università straniere. Art. 4 – Ordine delle precedenze 1) Nei trasferimenti hanno precedenza nell’ordine le sottoelencate categorie di personale: a) Personale non vedente (Legge 120/91) b) Personale di cui all’art. 21, Legge 104/92 c) Personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate Le situazioni che danno titolo all’inclusione nelle categorie a e b devono essere documentate con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. 2) Qualora concorrano al trasferimento a domanda su una stessa sede più unità di personale comprese nelle categorie di cui al precedente comma, nell’ambito della stessa categoria, si terrà conto del punteggio individuale, fermo restando quanto previsto dal successivo art.7, punto 4 in materia di ordine delle operazioni. 3) Nel caso in cui, a seguito di modifica dell’elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più la precedenza assoluta nei movimenti, all’interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) – Anzianità di servizio – della tabella allegata, relativamente al periodo in cui la sede era considerata particolarmente disagiata. Art. 5 – Individuazione perdenti posto 1) A seguito di soppressione di posto, nell’ambito delle revisioni annuali del contingente di cui agli artt. 639, 2° comma, e 640, 2° comma, del D.L.vo 297/94, sarà individuato presso le sedi interessate il personale perdente posto per l’anno scolastico successivo, con riferimento allo specifico insegnamento prestato nella scuola o Circoscrizione Consolare per i corsi, mediante apposita graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico ovvero, ove non sia presente detto personale di ruolo, dal Console, secondo la specifica tabella dei punteggi (Allegato B). La graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica o del Consolato e avverso il punteggio attribuito gli interessati potranno proporre, entro 10 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all’autorità che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi cinque giorni. 2) Il personale di cui al precedente art. 4, comma 1 punti a e b, sarà inserito nella graduatoria dei perdenti posto solo qualora la contrazione dei posti lo renda inevitabile. 3) E’ individuato come perdente posto il personale della specifica funzione, cui è attribuito minore punteggio. 4) Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d’ufficio. 5) La procedura di trasferimento d’ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani in caso di indisponibilità di sedi vacanti. Art. 6 – Personale in servizio nelle Scuole Europee 1) Per il personale destinato presso le Scuole Europee il trasferimento d’ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede è effettuato solo su posti disponibili presso altre Scuole Europee. Qualora non vi fossero posti vacanti nelle Scuole Europee, il trasferimento ad istituzione di altra tipologia è disposto a condizione che il personale si trovi nel quinquennio iniziale di permanenza all’estero. In tal caso, il periodo complessivo di permanenza all’estero non può superare il quinquennio previsto dal vigente Contratto. 2) I trasferimenti a domanda vengono disposti esclusivamente da una ad altra scuola europea. 3) Le operazioni di trasferimento avvengono tenuto conto dell’ordine indicato nel successivo art.7 punti 1 e 3. 4) Le precedenze e i benefici di cui all’art. 4 – comma 1 lettere a e b – e all’art.5 – comma 2 – trovano pari applicazione. Art. 7 – Ordine delle operazioni 1) Le operazioni relative ai trasferimenti, tenendo conto delle precedenze previste dal precedente art.4 sono disposte secondo il seguente ordine: a) trasferimenti d’ufficio del personale individuato quale perdente posto ai sensi del precedente art. 5; b) trasferimento d’ufficio del personale destinatario di un provvedimento di incompatibilità a permanere nella stessa sede, ivi inclusa, per i lettori, la revoca del gradimento dell’Università ; c) trasferimenti a domanda. 2) I trasferimenti d’ufficio sono disposti nell’ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione di cui all’art. 3 comma 1 e, comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell’ambito della circoscrizione o dell’area linguistica interessata. 3) Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti potranno avvenire anche per altro emisfero. 4) Le operazioni di trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine:- trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa, escluse le scuole europee), appartenente alla medesima area linguistica e su sedi dello stesso emisfero;
- trasferimenti su sedi appartenenti alla stessa area linguistica e situate nello stesso emisfero (per i lettori);
- trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa, escluse le scuole europee), appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia stata conseguita la relativa idoneità di cui all’art. 3 comma 1, in sedi dello stesso emisfero;
- trasferimenti su altra area linguistica – se in possesso della relativa idoneità di cui all’art. 3 comma 1– su sedi situate nello stesso emisfero (per i lettori);
- trasferimenti su sedi di altro emisfero.
ANZIANITA’ DI SERVIZIO
a) Per ogni anno di servizio di ruolo all’estero, escluso
l’anno in corso
b) Per ogni anno di servizio di ruolo all’estero nella
stessa sede di attuale servizio oltre il triennio
c) Per il personale attualmente in servizio all’estero in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle
precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio,
escluso l’anno in corso
d) Per il personale attualmente in servizio all’estero in sede considerata disagiata, ma precedentemente identificata come “particolarmente disagiata”, in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno scolastico in cui la sede è stata classificata particolarmente disagiata e) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia f) Per ogni anno di servizio pre-ruolo all’estero, riconosciuto e valutato ai fini della carriera g) Per ogni anno di servizio pre-ruolo in Italia riconosciuto e valutato ai fini della carriera |
PUNTI 4 2 4 5 2 1 0,50 |
frequenti l’Università o altro tipo di scuola alla
quale si acceda con il diploma di scuola superiore di di II grado) 2 TITOLI PUNTI a) Per l’inclusione nella graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami, per l’accesso al ruolo di appartenenza compresi i concorsi per la destinazione all’estero 3 b) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 3 c) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90(artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso 3 (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) d) Per l’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di livello o area superiore a quello di appartenenza (esprimibile solo dal personale ATA da parte dei collaboratori amministrativi) 12 e) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l’ accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (concorso direttivo e ispettivo per i docenti, concorso ispettivo per i dirigenti scolastici) 4 f) Diplomi di laurea, Dottorato di ricerca, Specializzazioni conseguite in corsi almeno biennali post-universitari previsti dagli Statuti delle Università statali o libere riconosciute ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito di discipline attualmente insegnate dal docente 5 g) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari stranieri ma comunque certificati da competente Autorità consolare italiana) 2 (fino ad un massimo di punti 4) N.B. – Dei titoli di cui al precedente punto a) e’ valutabile uno solo. Tutti gli altri titoli sono valutabili solo se conseguiti dopo la destinazione all’estero ovvero non valutati ai fini della suddetta destinazione. ALLEGATO B TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D’UFFICIO DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL’ESTERO ANZIANITA’ DI SERVIZIO PUNTI a) Per ogni anno di servizio di ruolo all’estero, escluso l’anno in corso 4 b) Per ogni anno di servizio di ruolo all’estero nella stessa sede di attuale servizio 2 c) Per ogni anno di servizio di ruolo all’estero prestato
in sede classificata come particolarmente disagiata,
escluso l’anno in corso, in aggiunta al punteggio
previsto dalle precedenti lettere a) e b) 5 d) Per il personale che abbia prestato servizio all’estero in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio, escluso l’anno in corso 4 e) Per il personale attualmente in servizio all’estero in sede considerata disagiata, ma precedentemente identificata “particolarmente disagiata”, in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno scolastico in cui la sede è stata classificata particolarmente disagiata 5 f) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia 2 g) Per ogni anno di servizio pre-ruolo all’estero, riconosciuto e valutato ai fini della carriera 1 h) Per ogni anno di servizio pre-ruolo in Italia riconosciuto o riconoscibile e valutato ai fini della carriera 0,50 N.B.: Non viene valutato il servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza. ESIGENZE DI FAMIGLIA PUNTI a) Per ricongiungimento al coniuge in servizio presso altra sede estera (valido solo per trasferimento nell’ambito della stessa Circoscrizione Consolare in cui detto coniuge presta servizio) 12 b) Nel caso di personale senza il coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli minori (valido solo per trasferimento nell’ambito della stessa Circoscrizione Consolare in cui i congiunti risiedono) 12 c) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni 4 d) Per ogni figlio di età superiore a sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e perma- nente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro 3 e) Per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 6 N.B. L’età dei figli di cui ai punti c) e d) si intende compiuta entro il 31 dicembre dell’anno solare cui si riferisce il trasferimento. TITOLI PUNTI a) Per l’inclusione nella graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami, per l’accesso al ruolo di appartenenza compresi i concorsi per la destinazione all’estero 3 b) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 3 c) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90(artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso 3 (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) d) Per l’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di livello o area superiore a quello di appartenenza (esprimibile solo dal personale ATA da parte dei collaboratori amministrativi) 12 e) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l’accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (concorso direttivo e ispettivo per i docenti, concorso ispettivo per i dirigenti scolastici) 4 f) Diplomi di laurea, Dottorato di ricerca, Specializza- zioni conseguite in corsi almeno biennali post-universitari previsti dagli Statuti delle Universita’ statali o libere riconosciute ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o pareg- giati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito di discipline attualmente insegnate dal docente 5 g) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari stranieri ma comunque certificati da competente Autorità consolare italiana) 2 (fino ad un massimo di punti 4) N.B. – Dei titoli di cui al precedente punto a) e’ valutabile uno solo. Tutti gli altri titoli sono valutabili solo se conseguiti dopo la destinazione all’estero ovvero non valutati ai fini della suddetta destinazione.